Art. 2.

      1. Al soggetto che svolge, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito, attività di lavoro casalingo, intesa come attività in ambito domestico finalizzata alla cura delle persone e dell'ambiente ove dimora il proprio nucleo familiare, sono estese le provvidenze economiche che la legislazione vigente prevede a vantaggio del nucleo familiare, alle condizioni e con le modalità stabilite dalle specifiche norme.